È  ornai cosa nota che con la conversione in legge del decreto Milleproroghe (legge 28 febbraio 2020, n. 8, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 51 del 29 febbraio 2020, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 1621, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, nel seguito: legge n. 8/2020), entrata in vigore l’1 marzo 2020, sono state adottate le disposizioni riguardanti il primo recepimento di quanto stabilito all’articolo 21 (autoconsumo collettivo) e all’articolo 22 (comunità di energia rinnovabile) della Direttiva (UE) 2018/2001.

Con tale provvedimento anche l’Italia si è accodata all’elenco dei Paesi membri che hanno già adottato disposizioni per lo sviluppo di sistemi di autoconsumo collettivo e di comunità dell’energia, alcuni di essi già prima dell’adozione della citata direttiva.

I contenuti della legge sono noti (si veda QualEnergia.it) e sono da più parte ormai stati ripresi; serve ora concentrarsi sulle modalità applicative della nuova legge.

Infatti, i principi contenuti nella legge per poter essere operativi necessitano, oltre che degli atti formali quali una delibera dell’Autorità e il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, l’effettuazione di alcune scelte di tipo tecnico-organizzativo del sistema elettrico che costituiscono un passaggio non scontato.

Tra gli elementi principali su cui serve avviare presto un percorso di focalizzazione si richiamano:

  • le modalità di operatività dei nuovi modelli, ad esempio, relative alle modalità di costituzione e di gestione dei nuovi aggregati per i quali, oltre che la norma in questione, giocano un ruolo determinante anche le disposizioni normative in materia di gestione condominiale, soprattutto con riferimento al caso dell’autoconsumo collettivo;
  • le informazioni necessarie affinché i vari soggetti interessati possano procedere alla decisione di aderire a uno dei nuovi modelli proposti (si pensi, ad esempio, alle informazioni relative alle linee di bassa tensione a cui utenze sono connessi affinché queste possono essere inclusi nella medesima comunità dell’energia);
  • le modalità di gestione della condivisione dell’energia che rappresenta una modalità del tutto innovativa rispetto all’attuale modello di mercato e rispetto al quale deve ovviamente essere integrata in termini di gestione delle garanzie, gestione delle misure e del settlement.

Non sono da dimenticare, infine, alcuni aspetti di rilevante importanza quali ad esempio:

  • il rapporto tra la titolarità degli impianti di produzione e la comunità dell’energia; la direttiva europea dice infatti che l’energia condivisa all’interno di una comunità dell’energia è quella che deriverebbe dagli impianti detenuti dalla comunità;
  • il fatto che, nell’autoconsumo, possono anche essere inclusi i produttori terzi rispetto ai clienti finali, ma questi non possono essere considerati autoconsumatori;
  • il rapporto che intercorre tra un meccanismo incentivante dei singoli impianti e un regime di supporto alla comunità dell’energia.

Da non dimenticare, infine, che il tempo giocherà un ruolo essenziale se si vuole ottenere l’effetto di acquisire elementi per il recepimento finale della direttiva il cui termine si ricorda essere il 30 giugno 2021.

Si comprende l’importanza del tempo se si considera che i nuovi modelli potranno essere realizzati solo attraverso nuovi impianti di produzione installati dopo il 1° marzo 2020 e che per la determinazione delle modalità operative seguirà il tempo tecnico, oltre che dei provvedimenti previsti, anche dell’adeguamento dei sistemi.

La norma introdotta dalla legge avvia, quindi, una dinamica di recepimento nell’ordinamento nazionale di nuovi modelli di uso della produzione di elettricità da fonti rinnovabili corrispondenti a consumatori che in assetto di autoconsumatore agiscono collettivamente a livello dello stesso edificio/condominio o mediante la costituzione di comunità dell’energia.

La norma ha il pregio di stimolare riflessioni di carattere applicativo di interesse sia degli operatori privati quanto dei soggetti di sistema.

Questi sono solo alcuni cenni riguardanti gli elementi necessari all’attuazione dell’articolo 42-bis della legge n. 8/2020.

FONTE; QUAL’ENERGIA.IT